Sez. 1, Sentenza n. 1240 del 04/03/1981 (Rv. 411821 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI PURAMENTE ESTIMATIVE E QUESTIONI DI VALUTAZIONE COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - VENDITE - QUESTIONE RELATIVA ALL'ANNOVERABILITA DI ESSE TRA LE OPERAZIONI SPECULATIVE AI FINI DELL'IMPOSTA DI RM - QUESTIONE RELATIVA AI REQUISITI PER L'ESISTENZA DI UNA SOCIETA E SULLA FORMA PRESCRITTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI ESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI PURAMENTE ESTIMATIVE E QUESTIONI DI VALUTAZIONE COMPLESSA - RISPETTIVA NOZIONE - VENDITE - QUESTIONE RELATIVA ALL'ANNOVERABILITA DI ESSE TRA LE OPERAZIONI SPECULATIVE AI FINI DELL'IMPOSTA DI RM - QUESTIONE RELATIVA AI REQUISITI PER L'ESISTENZA DI UNA SOCIETA E SULLA FORMA PRESCRITTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI ESSA - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO.*
A norma della nuova disciplina del contenzioso tributario di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, le questioni puramente estimative sono quelle in cui la scelta dei criteri di valutazione e la Determinazione del valore imponibile risultino basate su operazioni di carattere tecnico, quali quelle che attengono alla rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa o quantitativa del cespite, all'individuazione dei fattori di calcolo o all'espletamento di questo, mentre appartengono all'ambito della valutazione complessa non solo tutte le questioni che comportino un'operazione giuridica di interpretazione ed applicazione di leggi, regolamenti, pronunce, Atti e negozi giuridici, ma ogni violazione di legge ravvisabile anche nel vizio di motivazione o nell'errata risoluzione di questioni di fatto, con la sola esclusione delle questioni di fatto attinenti alla valutazione estimativa. Pertanto, poiche la questione inerente alla qualificabilita, come operazioni speculative, di vendite stipulate dal contribuente, al fine di stabilire se le plusvalenze con le medesime realizzate siano assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile, come quella sui requisiti per l'esistenza di una societa, sulla Forma prescritta per l'acquisto di immobili da parte della societa stessa, comportano una operazione giuridica di interpretazione e di applicazione di norme, le stesse rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in Sede di impugnazione avverso la pronuncia della commissione tributaria di secondo grado. (V 1307/80, mass n 404820; (V 1835/79, mass n 398216; (V 5086/77, mass nn 388695 e 388696).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)