Sez. U, Sentenza n. 1318 del 22/02/1990 (Rv. 465466 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELLA RITENUTA OPERATA DAL SOSTITUTO - DEDUZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ DELLA RITENUTA OPERATA DAL SOSTITUTO - DEDUZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
Qualora il sostituto d'imposta, adducendo l'illegittimità della ritenuta operata dal sostituto su somme dovutegli e in acconto di imposte devolute alla cognizione delle commissioni tributarie, chieda il pagamento del relativo importo, ancorché nei soli confronti del sostituto medesimo, deve essere negata la giurisdizione del giudice ordinario ed affermata quella delle predette commissioni, considerando che la domanda esige una decisione, con autorità di giudicato ed in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, sul rapporto tributario. (V 2011/89, mass n 462605; (V 308/89, mass n 461469; (V 1200/88, mass n 457410).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)