Sez. U, Sentenza n. 1200 del 05/02/1988 (Rv. 457410 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'A.G.O. : RAPPORTI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO AVVERSO L'ESECUZIONE INSTAURATA DAL LAVORATORE, PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE RITENUTE A TITOLO DI IRPEF - NATURA PREGIUDIZIALE SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI TALE RITENUTA - PARTECIPAZIONE AL PREDETTO GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NECESSITÀ - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PREVIA SOSPENSIONE DELLA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'A.G.O. : RAPPORTI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO AVVERSO L'ESECUZIONE INSTAURATA DAL LAVORATORE, PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE RITENUTE A TITOLO DI IRPEF - NATURA PREGIUDIZIALE SULLA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI TALE RITENUTA - PARTECIPAZIONE AL PREDETTO GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NECESSITÀ - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PREVIA SOSPENSIONE DELLA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Poiché la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di un'obbligazione strumentale ed accessoria rispetto alla - eventuale e futura - obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione, e resta perciò compresa nell'ampia nozione di rapporto tributario, la controversia sulla legittimità di tale ritenuta è devoluta alla cognizione esclusiva delle commissioni tributarie anche se la relativa questione venga dedotta in una controversia tra privati, non potendo formare oggetto di cognizione "incidenter tantum", perché deve per legge essere decisa con efficacia di giudicato e nel contraddittorio con l'amministrazione finanziaria. Pertanto, nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro contro l'esecuzione instaurata dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive, ritenute a titolo di IRPEF, il giudice ordinario deve sospendere la causa di opposizione, che resta affidata alla sua cognizione, fino alla definizione della causa giudiziale, che può essere attivata sia dal "sostituito d'imposta" (datore di lavoro) che dal "sostituto" (lavoratore) (V 1466/87, mass n 450907; (V 1465/87, mass n 450906; (V 1295/83, mass n 426082; (V 2118/81, mass n 412841; (V 942/77, mass n 384560; (contra 8757/87, mass n 456152; (contra 5344/87, mass n 453925; (contra 3252/87, mass n 452318; (contra 6114/83, mass n 430913; (contra 2889/83, mass n 427809; (contra 2249/83, mass n 427093; (contra 747/78, mass n 390083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)