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Sez. 2, Sentenza n. 634 del 21/01/2000 (Rv. 533013 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Proposizione - Equivalenza al riconoscimento del debito - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533013-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito da parte del convenuto, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)