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Sez. L - , Sentenza n. 18807 del 16/07/2018 (Rv. 649876 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Contestazioni sulla legittimità della procedura - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Presupposti - Domanda di risarcimento del danno - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649876-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di controversia concernente la contestazione della legittimità di una procedura concorsuale per l'attribuzione di posizioni organizzative nell'area avvocatura della Regione Campania, aveva ravvisato la sussistenza del litisconsorzio necessario tra il ricorrente - che aveva tra l'altro chiesto il riconoscimento della progressione economica superiore - e gli altri legali della predetta area).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)