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Sez. L, Sentenza n. 5849 del 12/04/2003 (Rv. 562113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Concorso di più pensioni - Divieto di integrazione al minimo su più di un trattamento pensionistico - Individuazione della pensione da integrare - Pensioni a carico di gestioni diverse - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Nel caso in cui un soggetto sia titolare di più pensioni a carico di gestioni diverse, al fine di individuare, a seguito del divieto di integrazione al minimo di più trattamenti previdenziali introdotto dall'art. 6, comma terzo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983 - il quale ha disposto che, fermi i limiti di reddito, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione al minimo spetta una sola volta -, occorre distinguere il caso in cui le pensioni siano tutte anteriori alla entrata in vigore del D.L. citato, da quello in cui il concorso di pensioni si realizzi dopo l'entrata in vigore del divieto, in quanto, nel primo caso, i criteri di scelta della pensione da integrare, stabiliti dal medesimo art. 6, vanno applicati alla situazione in atto al momento di entrata in vigore del divieto, mentre nel secondo caso dovrà aversi riguardo al momento della coesistenza dei diversi trattamenti pensionistici. Poiché peraltro, l'art. 7 della legge n. 140 del 1985 ha disposto, con decorrenza dal 1 gennaio 1988, l'omologazione normativa dei minimi di pensione, con la conseguenza che, da tale data, non è più possibile fare riferimento al criterio del trattamento minimo più elevato, potendosi applicare solo quello della decorrenza più remota, occorre accertare se la coesistenza delle pensioni si sia verificata prima o dopo il 1 gennaio 1988. (Nella specie, la S.C ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, senza accertare se delle due pensioni, a carico di gestioni diverse, delle quali fruiva la ricorrente, almeno una avesse decorrenza successiva alla data suindicata, aveva applicato l'integrazione sulla pensione con decorrenza più remota).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1993 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)