diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5235 del 24/05/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 269213 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Attività di prelievo ed analisi - Pertinenza ad attività amministrativa ovvero di polizia giudiziaria - Rispettive conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269213-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi, occorre distinguere tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria anche se precedente all'acquisizione della "notitia criminis", per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum". (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il prelievo compiuto su un cavallo in occasione di una competizione sportiva dagli organi dell'UNIRE - Unione Italiana Incremento Razze Equine - fosse avvenuto di propria iniziativa nell'ambito di accertamenti amministrativi antidoping, di natura ispettiva, senza che, nel corso di essi, fosse stato possibile ipotizzare a carico del ricorrente, identificato, peraltro, solo successivamente, l'insorgenza di indizi di reità che avrebbero imposto l'adozione di garanzie).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)