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Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 12/11/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262698 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Attività di prelievo ed analisi - Pertinenza ad attività amministrativa ovvero di polizia giudiziaria - Rispettive conseguenze.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262698-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

In tema di prelievo di campioni finalizzato alle successive analisi chimiche e preordinato alla tutela delle acque dall'inquinamento, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell'ambito di un'indagine preliminare, per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. poichè, per questa ipotesi, operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "extra-processum".

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)