Sez. 3, Sentenza n. 805 del 28/01/1987 (Rv. 450484 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI - SOGGEZIONE ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI - SOGGEZIONE ALLA LEGISLAZIONE VINCOLISTICA - IRRILEVANZA.*
Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale, cosicché il giudice del merito non può prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento del conduttore al momento della domanda, che vale a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ancorché soggetto alla normativa vincolistica, ove si concreti nella reiterazione della colpevole inadempienza nel ritardo del pagamento dei canoni, quando abbia carattere di rilevante importanza e gravità essendosi protratta anche al di là dei termini previsti dalla legislazione vincolistica (art. 3 legge n. 841 del 1973) pure di fronte alle diffide intimate - dopo un'iniziale tolleranza dal locatore. (V. 2632/82, mass n 420486; (V. 3601/81, mass n 414211; (V. 167/69, mass n 338087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)