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Sez. 3, Sentenza n. 3601 del 03/06/1981 (Rv. 414211 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PERSISTENZA DELLA MOROSITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO AVVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO, SUCCESSIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL CANONE AL MOMENTO DELL'INTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414211-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PERSISTENZA DELLA MOROSITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO AVVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO, SUCCESSIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL CANONE AL MOMENTO DELL'INTIMAZIONE.*

Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale; e, per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, di trarre elementi circa la colpevolezza e la gravita dell'inadempimento dalla morosita che si sia protratta nel corso del giudizio, egli non puo mai prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento al momento della domanda; con la conseguenza che non gli e consentito porre a fondamento dell'accoglimento della stessa la sola persistenza della morosita in corso di lite. (nella specie, il giudice del merito aveva accertato che il canone - in ordine al quale era stato intimato al conduttore sfratto per morosita - risultava gia corrisposto al momento dell'intimazione; aveva peraltro accolto la domanda del locatore sulla base della sospensione del pagamento avvenuta in corso di lite. La suprema Corte, enunciando il principio che precede, ha cassato con rinvio tale decisione). (V 1841/77, mass n 385569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)