Sez. 3, Sentenza n. 2632 del 27/04/1982 (Rv. 420486 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTO TARDIVO DEI CANONI, MA IN MOMENTO ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTO TARDIVO DEI CANONI, MA IN MOMENTO ANTERIORE ALLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RISOLUBILITÀ DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
In tema di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, poiché dall'art. 1453 cod. civ. risulta che, ai fini della risoluzione stessa, occorre aver riguardo al tempo in cui la relativa domanda fu proposta - e con riferimento a tale data vanno valutati i comportamenti, anteriori e posteriori, delle parti - non può farsi luogo ad essa - sempreché non operi la clausola risolutiva espressa e non risulti la pattuizione di un termine essenziale - qualora le prestazioni periodiche del conduttore siano state effettuate, ancorché con ritardo, prima della proposizione della domanda di risoluzione da parte del locatore. (V 30/70, mass n 344650).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)