Sez. 5, Sentenza n. 14000 del 27/09/2002 (Rv. 557653 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Omissione - Conseguenze - Costituzione dell'appellato e svolgimento delle sue difese - Intervenuta cognizione dell'appello - Efficacia sanante della mancata notifica della copia da parte della segreteria - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
Nel processo tributario disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la proposizione dell'appello si perfeziona con la consegna o la spedizione, da parte dell'appellante, alla segreteria della commissione tributaria che ha emesso la decisione, dell'atto di impugnazione accompagnato da una copia per l'appellato. L'omessa notificazione di tale copia, adempimento posto dall'art. 22 del decreto a carico della segreteria della commissione, è sanata qualora l'appellato (nella specie, l'ufficio finanziario) si costituisca tuttavia in giudizio, prendendo cognizione del fascicolo e quindi anche dell'atto di appello, e faccia valere le proprie difese, venendo così raggiunto lo scopo della norma.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)