Sez. 5, Sentenza n. 8467 del 21/06/2000 (Rv. 537892 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Termine d'impugnazione - Decorrenza - Inizio prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie (1 aprile 1996) e cessazione in epoca successiva - Appello - Proposizione secondo la previgente disciplina - Notifica a cura della segreteria della commissione di primo grado (poi provinciale) - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Ordine alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale di procedere alla notifica omessa - Necessità - Susseguente fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, qualora il termine di sessanta giorni, per proporre impugnazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado, iniziato a decorrere prima dell'insediamento delle nuove commissioni tributarie, avvenuto il primo aprile 1996, sia scaduto in epoca successiva, l'appello, proposto secondo la previgente normativa, con spedizione o consegna del ricorso alla segreteria della commissione, che ha emesso la decisione impugnata, non seguita dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, prima della data suindicata, della copia del ricorso all'ufficio appellato, non può essere dichiarato inammissibile. In tal caso, infatti, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi del citato art. 22, con la consegna o spedizione alla segreteria della commissione tributaria (di primo grado, poi provinciale), che impedisce, quindi, ogni decadenza, per cui l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del gravame non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice (Commissione Tributaria Regionale) di rilevarlo e di disporre per l'eliminazione di esso, con l'ordinare alla segreteria della stessa commissione regionale di procedere alla notifica omessa e con susseguente nuova fissazione dell'udienza di trattazione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)