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Sez. U, Sentenza n. 2234 del 05/06/1975 (Rv. 376029 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INEFFICACIA AI FINI DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376029-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INEFFICACIA AI FINI DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*

Il precetto, ancorche inidoneo a costituire valido presupposto dell'istaurarsi dell'esecuzione forzata, per difetto di titolo esecutivo o per sopravvenuta rinuncia del creditore alla preannunciata esecuzione, produce, quale atto di Costituzione in mora, la interruzione istantanea della prescrizione. (V 1251/72, mass n 357750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)