Sez. U, Sentenza n. 2234 del 05/06/1975 (Rv. 376029 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INEFFICACIA AI FINI DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - PRECETTO - EFFETTO INTERRUTTIVO ISTANTANEO - INEFFICACIA AI FINI DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
Il precetto, ancorche inidoneo a costituire valido presupposto dell'istaurarsi dell'esecuzione forzata, per difetto di titolo esecutivo o per sopravvenuta rinuncia del creditore alla preannunciata esecuzione, produce, quale atto di Costituzione in mora, la interruzione istantanea della prescrizione. (V 1251/72, mass n 357750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)