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Sez. 3, Sentenza n. 3490 del 12/06/1984 (Rv. 435499 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INCOMPETENZA PER MATERIA È INCOMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 28 COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLE PARTI - LIMITAZIONI - INESISTENZA - ECCEZIONI - PRECLUSIONE DA GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435499-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - INCOMPETENZA PER MATERIA È INCOMPETENZA PER TERRITORIO EX ART. 28 COD. PROC. CIV. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLE PARTI - LIMITAZIONI - INESISTENZA - ECCEZIONI - PRECLUSIONE DA GIUDICATO.*

Ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza per materia e quella per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 dello stesso codice, sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, attenendo la Competenza funzionale ad inderogabili principi di ordine pubblico processuale, la cui osservanza non può essere rimesso al potere dispositivo delle parti; le quali, conseguentemente, possono dedurla in giudizio senza alcuna limitazione, salvo l'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia in ordine al presupposto processuale della Competenza. (Conf 6004/83, mass n 430807; (Conf 1353/69, mass n 340071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)