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Sez. 2, Sentenza n. 5367 del 05/12/1989 (Rv. 464484 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI - DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1989-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464484-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - LIMITI - DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO.*

Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della Competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni, con la conseguenza che ogni questione intorno ad essa rimane preclusa da una statuizione sulla Competenza non impugnata o da una statuizione di merito, passata in giudicato, che presuppone l'affermazione della Competenza del giudice che l'ha emessa. (Conf 4053/88, mass n 459163; (Conf 3490/84, mass n 435499).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)