Sez. U, Sentenza n. 6004 del 14/10/1983 (Rv. 430807 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - APPLICAZIONE NELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - APPLICAZIONE NELLE CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*
Il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quando la relativa questione, ancorché sollevata dalle parti, non sia stata oggetto di espressa decisione, non impugnata, e quando non si sia formato il giudicato su una pronuncia di merito implicitamente affermativa della giurisdizione, trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, le cui norme non interferiscono sui criteri inerenti al riparto della giurisdizione ed alla sua rilevabilità, ma pongono limitazioni solo con riguardo alla rilevabilità dell'incompetenza del giudice adito. (V 2475/82, mass n 420333; (V 6647/81, mass n 417499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)