diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3041 del 08/07/1977 (Rv. 386606 - 01)

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - STIPENDIATI DI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI DALLA REGIONE - DIPENDENTE DI COMUNITA MONTANE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386606-01

ELEZIONI - REGIONALI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE REGIONALE - STIPENDIATI DI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O VIGILATI DALLA REGIONE - DIPENDENTE DI COMUNITA MONTANE - INELEGGIBILITA - ESCLUSIONE.*

Le comunita montane, alla stessa stregua dei comuni che ad esse partecipano, debbono considerarsi enti locali autonomi, sottoposti non alla 'vigilanzĂ  della regione, ma soltanto al normale controllo di legittimita e di merito previsto dall'art 130 della Costituzione. Non ricorre pertanto nei confronti di un dipendente stipendiato di una di tali comunita la causa di ineleggibilita a consigliere regionale prevista dal quinto comma, lettera a), dell'art 5 della legge 17 febbraio 1968, n 108, in forza del quale sono ineleggibili a detta carica coloro che ricevono uno stipendio da enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della regione. (nella specie, e stato altresi escluso che si trattasse di ente sovvenzionato dalla regione, non ravvisandosi l'ipotesi di un Obbligo di sovvenzione di cui fosse lasciata all'ente sovvenzionatore la decisione sul quantum e sul tempo delle erogazioni). (V 381/77; (V 4188/74, mass n 372850; (V 639/73, mass n 362739).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 130, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 com. 5 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)