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Sez. L, Sentenza n. 718 del 26/01/1983 (Rv. 425459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MENSA E COOPERATIVA - SOSTITUTIVA DI MENSA - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MENSA E COOPERATIVA - SOSTITUTIVA DI MENSA - ELEMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*

L'indennità sostitutiva di mensa, essendo l'equivalente della retribuzione in natura cui il lavoratore avrebbe altrimenti diritto, costituisce, di norma, non un rimborso di spese ma un elemento integrativo della retribuzione, salvo che sussista la struttura aziendale della mensa ed il lavoratore sia libero di usufruirne o meno, giacché, in tal caso, l'erogazione è condizionata ad un comportamento facoltativo del dipendente, che vale ad escludere la corrispettività del compenso, ponendolo al di fuori del sinallagma contrattuale. (V 2573/79, mass n 398907; (V 99/77, mass n 386606).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)