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Sez. 2, Sentenza n. 1464 del 21/05/1973 (Rv. 364196 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA E NUMERO DI BOLLETTA - NECESSITA - DELL'UFFICIO E SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364196-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA E NUMERO DI BOLLETTA - NECESSITA - DELL'UFFICIO E SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*

L'art 366 n 5 cod proc civ, nell'imporre l'Obbligo dell'indicazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza prescritto dall'art 364 dello stesso codice, non richiede la trascrizione integrale del documento, ma esige solo l'enunciazione di dati essenziali che siano idonei a dimostrare l'anteriorita del versamento rispetto alla notificazione del ricorso. Tale esigenza e soddisfatta allorquando siano indicati la data ed il numero della bolletta, non potendosi detti estremi trascrivere senza che quel documento sia stato rilasciato. Non e, invece, essenziale l'indicazione dell'ufficio del registro e quella della somma versata. (Conf 376/72, mass n 356267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)