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Sez. 1, Sentenza n. 376 del 11/02/1972 (Rv. 356267 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA QUIETANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - OBBLIGATORIETA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO E DELLA SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356267-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA QUIETANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - OBBLIGATORIETA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO E DELLA SOMMA VERSATA - IRRILEVANZA.*

L'art 366 n 5 cod proc civ, nell'imporre l'Obbligo della indicazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza prescritto dall'art 364 dello stesso codice, non richiede la trascrizione integrale del documento, ma esige solo l'enunciazione di dati essenziali che siano idonei a dimostrare l'anteriorita del versamento rispetto alla notificazione del ricorso. Tale esigenza e soddisfatta allorquando siano indicati la data ed il numero della bolletta, non potendosi tali estremi trascrivere senza che quel documento sia stato rilasciato. Non e, invece, essenziale l'indicazione dell'ufficio del registro (sia perche normalmente e individuabile attraverso la indicazione del luogo in cui il ricorso e stato redatto, e sia perche il versamento puo essere effettuato presso uno qualsiasi di tali uffici), e non e neppure necessaria l'indicazione della somma versata, dovendosi presumere che la causale del versamento corrisponda alla finalita di soddisfare la condizione di ammissibilita del ricorso nel quale gli estremi della quietanza sono indicati. (nella specie e stata considerata idonea la seguente indicazione: 'eseguito il prescritto deposito giusta quietanza in data 28 novembre 1969 n 8153, ufficio registro Atti giudiziarì). (V 1422'70, mass n 347212; 524'70, mass n 345570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)