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Sez. 5, Sentenza n. 3549 del 09/02/1999 Ud. (dep. 18/03/1999) Rv. 212763 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Implicita - Attraverso nomina di altro difensore - Attività diretta ed esclusiva di costui - Tacita revoca del mandato al primo difensore - Ravvisabilità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212763-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso "comportamento concludente". Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 107, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 28, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)