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Sez. U, Sentenza n. 12164 del 15/12/2011 Ud. (dep. 30/03/2012) Rv. 252027 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Numero di difensori consentito - Nomina in eccedenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252027-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. (In motivazione la Corte ha chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, questa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)