Sez. 5, Sentenza n. 22175 del 03/09/2008 (Rv. 604448 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Funzionario delegato a rappresentare l'amministrazione finanziaria - Potere di chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs n. 546 del 1992 - Spettanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il funzionario delegato a rappresentare l'amministrazione finanziaria nei procedimenti dinanzi la Commissione tributaria, per i principi generali immanenti nel sistema ed esplicitati nel cosiddetto statuto del contribuente, secondo cui i rapporti fra contribuente ed amministrazione devono essere caratterizzati da collaborazione e buona fede (art. 10 legge n. 212 del 2000) - ha il potere di richiedere che venga dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)