Sez. 5, Sentenza n. 10215 del 27/06/2003 (Rv. 564621 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso - Forma - Dichiarazione a verbale - Validità - Rappresentante dell'amministrazione finanziaria - Potere di rinunciare al ricorso in appello - Spettanza - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la rinuncia al ricorso, disciplinata dall'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può essere validamente effettuata, oltre che in forma scritta, anche nella forma della dichiarazione a verbale nel corso dell'udienza pubblica. Ad un tal riguardo, il funzionario delegato a rappresentare in udienza l'amministrazione finanziaria non ha il potere, in mancanza di delega specifica, di disporre della pretesa fiscale e, quindi, di rinunciare al ricorso in appello proposto dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)