Sez. 5, Sentenza n. 7082 del 14/04/2004 (Rv. 572066 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rinuncia al ricorso - Funzionario delegato a rappresentare l'amministrazione finanziaria - Potere di rinunciare all'appello proposto dall'ufficio - Spettanza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, il funzionario "autorizzato a rappresentare l'amministrazione finanziaria presso la Commissione tributaria regionale", senza alcuna specificazione limitativa o restrittiva di poteri, ha anche la facoltà di rinunciare all'appello proposto dall'ufficio finanziario (nella specie, il funzionario era stato "incaricato di rappresentare" l'amministrazione "nella seduta presso" una determinata sezione della Commissione tributaria regionale di Venezia in un determinato giorno, e la rinunzia all'appello si era resa conseguente alla allegazione ex adverso di copia di un contratto - e quindi di prova documentale precostituita - avente un contenuto diverso da quello ritenuto dall'Amministrazione in precedenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)