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Sez. 1, Sentenza n. 15023 del 27/11/2001 (Rv. 550616 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Con riferimento al lodo arbitrale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550616-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il principio della rilevabilità "ex officio" del giudicato (anche) esterno risultante da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, rinviene la propria "ratio essendi" nel particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse al suo rispetto; tale principio, pertanto, non opera con riferimento al lodo arbitrale, essendo questo un atto negoziale riconducibile al "dictum" di soggetti privati, che non muta la propria originaria natura per l'attribuzione "a posteriori" degli effetti della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)