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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 11/12/1974 (Rv. 372856 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE D'APPELLO STATUENTI ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL SOLO REGOLAMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA SULLA SPESA - CENSURABILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - MODI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372856-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE D'APPELLO STATUENTI ESCLUSIVAMENTE SULLA COMPETENZA - IMPUGNABILITA CON IL SOLO REGOLAMENTO - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - PRONUNCIA SULLA SPESA - CENSURABILITA IN SEDE DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE - MODI DI IMPUGNAZIONE.*

Le sentenze pronunciate in grado di appello, che abbiano statuito esclusivamente sulla Competenza, sono impugnabili soltanto con istanza di regolamento di Competenza, con la conseguenza che l'impugnazione proposta nelle forme dell'ordinario ricorso per Cassazione e inammissibile ove sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni, di cui all'art 47 cod proc civ. la pronuncia relativa alle spese giudiziali - che non costituisce per il suo carattere accessorio, strettamente inerente allo svolgimento del processo, una decisione riguardante il merito della causa, nel senso e agli effetti previsti dall'art 43 cod proc civ, idonea ad escludere che la pronuncia sulla Competenza debba essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di Competenza (e non anche nei modi ordinari, unitamente al merito) - non puo, peraltro, formare oggetto di censura in Sede di regolamento, laddove possono essere esaminate solo le questioni relative alla Competenza, ed e pertanto impugnabile nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (V 1074'72, mass n 357468; 691'71, mass n 350466).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)