Sez. L, Sentenza n. 6898 del 14/07/1998 (Rv. 517208 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE | Legge n. 223 del 1991 - Previsione generalizzata della richiesta nominativa - Obbligo di richiesta preventiva del nulla osta - Sussistenza - Inosservanza - Sanzione amministrativa pecuniaria ex lege n. 264 del 1949 modificata dalla legge n. 56 del 1987 - Applicabilità - Successivo superamento del sistema del nulla osta a seguito della legge n. 608 del 1996 - Fatto commesso anteriormente a detta ultima legge - Sanzione amministrativa - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE
Nel vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223 il datore di lavoro ha facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa ma è tenuto a richiedere prima dell'assunzione il nulla osta alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego (onde consentire a questa il controllo del rispetto della quota di assunzioni riservate, prevista dall'art. 25 della legge cit.) ed è soggetto in caso di assunzione senza preventiva richiesta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 come modificato dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, la quale trova applicazione ai fatti commessi prima del definitivo superamento del sistema di avviamento al lavoro basato sul rilascio preventivo del nulla osta (a seguito dell'emanazione dell'art. 9 bis - commi 1 e 2 della legge 28 novembre 1996 n. 608 (di conversione del D.L. 1 ottobre 1996 n. 511), in conformità del principio per cui nella materia delle sanzioni amministrative non opera il principio della prevalenza della legge posteriore più favorevole rispetto a quella in vigore al momento della commissione del fatto.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 26, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)