Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 11/12/1971 (Rv. 355317 - 01)
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DI RIPARTIZIONE PARZIALE - NATURA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - INAPPLICABILITA.*
FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - DECRETO DI RIPARTIZIONE PARZIALE - NATURA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 MODIFICATRICE DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI - INAPPLICABILITA.*
Il decreto del giudice delegato che dispone la ripartizione parziale dell'attivo non ha carattere provvisorio, si da poter essere modificato in seguito ad ulteriori risultanze, ma ha carattere giurisdizionale e contenuto decisorio ed e quindi suscettibile di acquistare carattere di definitivita, se non impugnato ritualmente, sicche, una volta emesso e decorsi i termini per le impugnazioni previste in via generale dall'art 26 della legge fallimentare, e idoneo a determinare una preclusione, nel senso che quanto con esso e disposto non puo essere piu oggetto di contestazione. Pertanto, intervenuta nelle more della procedura fallimentare e dopo una ripartizione parziale dell'attivo della quale abbiano beneficiato creditori assistiti da privilegi di grado anteriore a quello dell'INPS, la legge 30 aprile 1969, n 153, il cui art 66 stabilisce che i crediti per contributi di invalidita, vecchiaia e superstiti vengono collocati al primo posto nell'ordine dei privilegi mobiliari e che tale norma si applica anche se il privilegio sia stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia in corso al momento della entrata in vigore della legge, l'applicazione della norma trova ostacolo nella irretrattabilita dei piani di riparto parziali non potendo ovviamente determinare una alterazione delle situazioni gia definitive.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)