Sez. 1, Sentenza n. 11423 del 23/07/2003 (Rv. 565351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Art. 348 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Comportamento dell'appellato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
Ai sensi dell'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990, - la mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che pertanto possa trovare applicazione l'art. 171, secondo comma, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il richiamo alle <forme> ed ai <termini> del procedimento avanti il Tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell'art. 171, secondo comma, deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte, così che, a seguito della novella del 1990, i due termini di costituzione, fissati per l'appellante e l'appellato, sono indipendenti l'uno dall'altro e ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)