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Sez. 5, Sentenza n. 463 del 17/01/2002 (Rv. 551613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Art. 348 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Riassunzione del processo ex art. 307 cod. proc. civ. nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

Ai sensi dell'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, primo comma, del codice di procedura civile, richiamato dall'art. 171 del codice medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)