Sez. 3, Sentenza n. 11594 del 31/05/2005 (Rv. 581931 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI | Art. 348 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990 - Mancata costituzione dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Comportamento dell'appellato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI
In tema di improcedibilità' dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato alla disciplina dell'istituto una modifica ispirata al "favor" per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nel segno dell'accelerazione dell'attività' processuale la mancata costituzione in termini dell'appellante, (da effettuarsi, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall'appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini), determina automaticamente l'improcedibilità' dell'appello, senza che pertanto possa trovare applicazione l'art. 171, secondo comma, dello stesso codice, con la conseguente possibilità' della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il richiamo alle <forme> ed ai <termini> del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 mentre la previsione dell'art. 171, secondo comma, deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità' di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività', stabilendo espressamente l'improcedibilità' dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)