Sez. 3 - , Sentenza n. 18519 del 13/07/2018 (Rv. 649727 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - Sussistenza di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Esclusione - Esistenza di un contrassegno autentico - Sufficienza - Contrassegno falsificato o contraffatto - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Configurabilità - Limiti - Assenza di un comportamento colposo dell'assicuratore ingenerante l'affidamento del danneggiato - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In forza del combinato disposto dell'art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato - il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione - per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)