Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 07/05/2025 (Rv. 674855-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Rilascio di certificato di assicurazione o di contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore apparente del responsabile - Azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Scelta rimessa al danneggiato - Configurabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, in caso di rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo, il danneggiato può, a sua scelta, esperire sia l'azione diretta, ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell'assicuratore, facendo valere la situazione di apparenza indotta dall'emissione dei documenti suddetti, sia - una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti, in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA - l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ex art. 283 del citato d.lgs.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)