Sez. 3, Sentenza n. 5962 del 23/04/2001 (Rv. 546244 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Sentenza Corte Cost. n. 346 del 1988 - Declaratoria di incostituzionalità art. 8, secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazioni di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Contumace - Notificazione dell'atto di citazione per compiuta giacenza - Impugnazione della sentenza oltre l'anno a norma dell'art. 327, secondo comma - Ammissibilità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
A norma dell'art. 327, secondo comma cod. proc. civ., il soccombente rimasto contumace può impugnare la sentenza anche dopo il decorso dell'anno allorché la notificazione della citazione sia stata effettuata per compiuta giacenza. Infatti, la valutazione della validità della notificazione della citazione va compiuta sulla base della norma risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 1998 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 e non alla stregua della norma anteriormente alla dichiarazione d'incostituzionalità.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)