Sez. 2, Sentenza n. 1203 del 13/02/1999 (Rv. 523191 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Declaratoria di incostituzionalità parziale art. 8, secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 in tema di notificazioni di atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Rapporti processuali non ancora esauriti - Disapplicazione della disciplina dichiarata incostituzionale.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ma deve applicarsi a tutti gli altri rapporti. Pertanto, dichiarato inammissibile l'appello per tardività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado - nella specie: eseguita a mezzo del servizio postale ex legge 20 novembre 1982 n. 890 essendosi perfezionata la notificazione per compiuta giacenza - e sopravvenuta, nelle more del ricorso per cassazione proposto contro tale pronuncia di inammissibilità, la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 8 secondo e terzo comma della citata legge n. 890 del 1982, per decidere della tempestività o meno dell'appello non può più farsi applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, dichiarato incostituzionale, non potendosi il rapporto processuale considerarsi esaurito, ma devono applicarsi le disposizioni in generale del codice di procedura civile sulla decorrenza dei termini di impugnazione, con la conseguenza che l'appello deve essere considerato tempestivo e la pronuncia di inammissibilità deve essere annullata dalla Corte di Cassazione, ove risulti che l'impugnazione è stata proposta entro il termine di 30 giorni da altra notifica ritualmente effettuata e perfezionatasi, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)