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Sez. 3, Sentenza n. 14744 del 14/11/2000 (Rv. 541667 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Influenza sui procedimenti in corso - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di notificazione a mezzo posta.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541667-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

In tema di limiti di efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, il principio di cui all'art. 136 Cost. va coordinato con le regole fondamentali che governano il processo, in seno al quale, all'esito del progressivo verificarsi di effetti preclusivi derivanti dal comportamento delle parti, la materia del contendere viene via via a ridursi, con la conseguenza che tutto quanto risulti non più dibattuto (o mai dibattuto) nel corso del processo stesso resta insensibile alla pronuncia di incostituzionalità. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, nella specie, ritenuto operante la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 8 legge 890/82 in tema di notifica a mezzo posta - sentenza n. 346 del 1998 della Corte cost. - in un procedimento di di opposizione a cartella esattoriale, avendo la ricorrente, in epoca precedente la pronuncia di incostituzionalità, espressamente dedotto, comunque, "la non avvenuta notifica, e o l'invalidità o irregolarità della stessa, con conseguente lesione del diritto di difesa", con ciò impedendo il formarsi di qualsivoglia preclusione processuale relativa al tema dell'esistenza e validità della notifica eseguito con i modi e nelle forma di cui alla norma di legge successivamente investita della pronuncia di incostituzionalità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)