Sez. 1, Sentenza n. 3851 del 18/06/1980 (Rv. 407701 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE A VALORE VENALE DI UNA PORZIONE DI FONDO ESEGUITA DALLA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE AD UNA VALUTAZIONE A COEFFICIENTE DELL'INTERO CESPITE - SPECIFICAZIONE DELLA PARTE DEL FONDO CONCRETAMENTE VALUTATA - OBBLIGO DELLA AMMINISTRAZIONE - INDICAZIONE DI UNA SEMPLICE QUOTA ARITMETICA - INSUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE A VALORE VENALE DI UNA PORZIONE DI FONDO ESEGUITA DALLA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE AD UNA VALUTAZIONE A COEFFICIENTE DELL'INTERO CESPITE - SPECIFICAZIONE DELLA PARTE DEL FONDO CONCRETAMENTE VALUTATA - OBBLIGO DELLA AMMINISTRAZIONE - INDICAZIONE DI UNA SEMPLICE QUOTA ARITMETICA - INSUFFICIENZA.*
A norma dell'art 21, comma secondo, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, l'ufficio ha l'Obbligo di indicare nell'avviso di accertamento per imposta di registro o di successione il valore direttamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile, per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato, corrispondente alla dichiarazione analitica fatta dal contribuente per ciascun bene. Ne consegue che, qualora in relazione ad un fondo, rispetto ad una valutazione a coefficiente venga operata la valutazione a valore venale, non rispetto all'intero cespite, ma per una porzione di esso, in ordine alla quale si ravvisi una potenzialita edificatoria rispetto alla destinazione agricola dichiarata dal contribuente, l'ufficio ha l'Onere di specificare, con aggancio ai dati catastali, la parte del fondo concretamente valutata, e non puo limitarsi a indicare una semplice quota aritmetica di esso, senza venir meno all'Obbligo di motivazione dell'accertamento, che, nel suo nucleo irriducibile, non puo dirsi soddisfatto se il contribuente non sia posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di un'efficace contestazione. (V 5842/78, mass n 395672; (V 1888/72, mass n 358947).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)