Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 11/12/1978 (Rv. 395672 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - INDICAZIONE DEL VALORE DISTINTAMENTE ATTRIBUITO AD OGNUNO DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO TASSABILE - NECESSITA - CONDIZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO - INDICAZIONE DEL VALORE DISTINTAMENTE ATTRIBUITO AD OGNUNO DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO TASSABILE - NECESSITA - CONDIZIONE.*
A norma dell'art 21, comma secondo del RDL 7 agosto 1936, n 1639, l'ufficio ha l'Obbligo di indicare, nell'avviso di accertamento per imposta di registro, il valore distintamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato, solo quando il contribuente abbia dichiarato un valore distinto per ognuno di tali beni; mentre, se lo stesso contribuente si sia limitato ad indicare un valore complessivo, anche l'ufficio puo contrapporre al valore dichiarato un maggior valore complessivo. (Conf 2719/71, mass n 353887).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)