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Sez. 1, Ordinanza n. 9530 del 14/04/2026 (Rv. 678187-01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Rinuncia al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari - Interpretazione - Rinuncia all'informazione attiva - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678187-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la rinuncia dell'investitore al preventivo assenso in relazione all'acquisto degli strumenti finanziari non può essere interpretata come rinuncia all'informazione attiva, sicché non si elide l'obbligo informativo, disciplinato dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 28 (violazione degli obblighi informativi) e 29 (adeguatezza delle operazioni) del regolamento Consob n. 11522 del 1998, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo delle parti, al fine di consentire all'acquirente una scelta realmente consapevole.

TUF [ rnc : art = 0021 00, gen = LS, sp = TUF], TUF [ rnc : art = 0023 00, gen = LS, sp = TUF]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)