Sez. L, Sentenza n. 7140 del 02/12/1986 (Rv. 449218 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - CONDIZIONI - SITUAZIONE REDDITUALE - ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - OPERATIVITÀ DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVENZIONE N. 638 DEL 1983 - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA - CONDIZIONI - SITUAZIONE REDDITUALE - ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - OPERATIVITÀ DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVENZIONE N. 638 DEL 1983 - NECESSITÀ.*
La normativa dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria ecc.), il cui terzo comma, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, stabilisce (fra l'altro) che l'erogazione della prestazione pensionistica è condizionata ad una determinata situazione reddituale, deve considerarsi operante - in Mancanza di (esplicito o implicito) indicazioni contrarie - soltanto dalla data di entrata in vigore (26 novembre 1983) della detta legge di conversione, che, attraverso l'introduzione di vari emendamenti modificativi del testo originario dell'art. 8 citato, ne ha mutato il senso e la portata precettiva. (V 4241/85, mass n 441736; (V 1236/85, mass n 439347).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)