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Sez. L, Sentenza n. 5808 del 02/07/1987 (Rv. 454200 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE AL 26 NOVEMBRE 1983 - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - GIUDICATO FORMATOSI IN DIFETTO DELLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454200-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE AL 26 NOVEMBRE 1983 - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - GIUDICATO FORMATOSI IN DIFETTO DELLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEL SOGGETTO - EFFETTI - FATTISPECIE.*

Il giudice, che affermi il diritto dell'assicurato a pensione d'Invalidità con decorrenza anteriore alla data (26 novembre 1983) di entrata in vigore dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (il quale - nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638 - prevede che detta pensione non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura), deve - per poter pronunciare la condanna dell'i.N.P.S. al pagamento della pensione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa - accertare, in applicazione dello ius superveniens, la situazione reddituale del soggetto che condiziona la concreta erogabilità della prestazione. Il giudicato che eventualmente si formi in difetto della verifica di tale situazione, contenendo l'accertamento non solo del diritto alla pensione d'Invalidità ma anche della sua concreta erogabilità, non può essere disconosciuto dall'istituto di previdenza, il quale ha solo la possibilità di sospendere la corresponsione della pensione per il periodo successivo alla formazione del giudicato stesso, ove il reddito del pensionato risulti superiore al limite fissato dalla legge. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha censurato il giudice di appello per non aver accertato detta situazione reddituale, sebbene al riguardo, nel giudizio di secondo grado, non fosse stata proposta alcuna eccezione dall'i.N.P.S. mentre l'interessata non avesse presentato la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge n. 114 del 1977). (V 80/87, mass n 449882; (V 7370/86, mass n 449420; (V 7370/86, mass n 449419; (V 7140/86, mass n 449219; (V 7140/86, mass n 449218; (V 5644/86, mass n 448130; (V 4241/85, mass n 443735; (V 311/85, mass n 438536).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)