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Sez. 1, Sentenza n. 838 del 24/01/1995 (Rv. 489914 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | Crediti per IRPEG - Privilegio - Estensione alle soprattasse per mancato pagamento dell'IRPEG - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489914-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone giuridiche dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (sostituto dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975 n. 426) non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, invece, nel terzo comma dell'art. citato per l'IVA), alle soprattasse per mancato pagamento dell'IRPEG, atteso l'essenziale carattere afflittivo della soprattassa, prevista dalla riforma tributaria del 1972 come sanzione non più aggiuntiva, ma alternativa rispetto alle pene pecuniarie (ed alle sanzioni penali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)