Sez. 1, Sentenza n. 6214 del 28/06/1994 (Rv. 487244 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per tributi - Dello Stato | Crediti per I.R.P.E.F. - Privilegio - Estensione - Interessi e indennità di mora - Inclusione - Soprattassa - Esclusione - Fallimento del debitore - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo - Privilegio - Estensione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per tributi - Dello Stato
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per l'I.R.P.E.F. (art. 2752, primo comma, cod. civ., sostituito dall'art. 3 legge n. 426 del 1975), mentre si estende agli interessi (art. 2749 cod. civ.) ed all'indennità di mora (la quale assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi), non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa - formulata, invece, in materia di I.V.A. e di I.N.V.I.M. - alle soprattasse per omesso pagamento dell'I.R.P.E.F. medesima, le quali sono annoverabili tra le sanzioni posta a carico del contribuente. In caso di fallimento del debitore, il privilegio del credito erariale per gli interessi, dovuti a seguito della ritardata iscrizione a ruolo dell'indicata imposta, si estende solo a quelli maturati prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l'art. 54, terzo comma, legge fallimentare richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 cod. civ. relativo ai crediti privilegiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2749 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752, Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)