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Sez. L, Sentenza n. 16262 del 19/08/2004 (Rv. 576769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Rapporto di lavoro privato - Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Insussistenza - Disparità di trattamento derivante da applicazione di norme collettive - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie in tema di attribuzione del beneficio economico P.E.D. in favore del personale delle Poste Italiane SpA comandato presso altra amministrazione.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Nel rapporto di lavoro privato non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, né è possibile sottoporre a sindacato di ragionevolezza le disposizioni di accordi collettivi non in contrasto con gli specifici precetti antidiscriminatori.(Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ingiustificatamente ritenuto che la previsione contenuta nella direttiva n. 30 del 1998 - che, nel recepire l'accordo sindacale che, a norma dell'art. 4 del c.c.n.l. dei dipendenti delle Poste italiane S.p.A. per il biennio 1996-1997, aveva precisato i criteri di selezione degli aventi diritto all'attribuzione del beneficio economico P.E.D. introdotto dal predetto art. 4, recava la esplicita previsione che il personale comandato non dovesse ritenersi destinatario del beneficio in questione - non escludesse che il dipendente comandato presso altra amministrazione potesse partecipare alla selezione.)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)