diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 435 del 22/01/1982 (Rv. 418135 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418135-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

A norma dell'art. 125 cod. proc. civ., la citazione deve essere sottoscritta dalla parte solo quando essa sta in giudizio personalmente, essendo altrimenti sufficiente, e nel contempo necessaria, la sottoscrizione del difensore a cui la parte medesima ha conferito il mandato alle liti. (V 3022/81, mass n 413574; (V 4289/80, mass n 408152; (V 3718/79, mass n 400142).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)