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Sez. 3, Sentenza n. 4289 del 05/07/1980 (Rv. 408152 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCITABILITA CON L'ATTO DI CITAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408152-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - ESERCITABILITA CON L'ATTO DI CITAZIONE.*

La citazione introduttiva del giudizio e atto unilaterale recettizio, da cui derivano, o possono derivare, effetti sostanziali riferibili alla parte, la quale, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso, soddisfacendo, nel contempo, anche il requisito della sottoscrizione. Pertanto, l'atto di citazione puo essere considerato valida manifestazione di volonta diretta ad esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, con le integrazioni e modificazioni di cui alla legge 14 agosto 1971 n 817, che consente agli affittuari coltivatori diretti del fondo il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo stesso. (Conf 1438/79, mass n 397760; (Conf 4678/78, mass n 394354; (Conf 1245/78, mass n 390596; (Conf 211/78, mass n 389501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)