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Sez. L, Sentenza n. 4054 del 23/04/1999 (Rv. 525673 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Potere esclusivo del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di disposizione contrattuale prevedente il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525673-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce espressione dell'attività tipica del giudizio di merito e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità, salvo che per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o vizio di motivazione. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la disposizione collettiva prevedente la conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dello stato di inabilità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale fosse operativa solo con riguardo ad eventi accertati come tali, mentre tutte le altre assenze derivanti da malattia o infortunio erano sottoposte alla regola generale della durata del comporto, a nulla rilevando la presentazione di una richiesta di riconoscimento di malattia professionale rivolta all'Inail, non seguita, nell'inerzia dell'istituto, da alcuna iniziativa dell'interessato, in sede amministrativa o giudiziaria, volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'anzidetto riconoscimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)