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Sez. 5, Sentenza n. 15551 del 30/06/2010 (Rv. 613765 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Qualifica di coltivatore o imprenditore agricolo e conduzione diretta da parte del contribuente - Necessità - Conduzione diretta del fondo da parte del solo nudo proprietario - Applicabilità all'usufruttuario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613765-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, la riduzione d'imposta prevista per i terreni agricoli dall'art.9 del d.lgs. n. 504 del 1992 ricorre in presenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale e della conduzione diretta dei terreni; a tali fini, la conduzione diretta dei terreni non sussiste in capo all'usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso, pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una fattispecie in cui non risultava dedotta né provata l'esistenza di un'impresa familiare agricola, con conseguente divaricazione tra il contribuente percettore del beneficio ed il soggetto detentore e conduttore diretto del fondo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)